Pubblicata in Albo Pretorio la circolare circa le “Nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera”
OGGETTO: Nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera.
Come è noto, la legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Inoltre la medesima norma ha previsto che entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca debba comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte ed il monitoraggio delle domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale ( denominata “Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità oppure sede di incarico triennale, l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non
statali o presso altre Amministrazioni. La scuola alla quale verrà indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Raffaele Cavaliere
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n 39/93)